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TRASPORTO DEL DEFUNTO: DOCUMENTI E NORMATIVA

Il trasporto funebre generalmente è quello con il quale si effettua il trasferimento del feretro dall’abitazione o dal luogo dove si è svolta la veglia a quello dove si svolge il funerale e successivamente da questo al cimitero dove avviene la sepoltura.

QUANDO AVVIENE IL TRASPORTO FUNEBRE

Il trasferimento generalmente avviene quando vi è già stato l’accertamento di morte da parte del medico necroscopo (trasporto di cadavere). Se si è all’interno della regione di residenza del defunto è possibile richiedere anche il trasferimento subito dopo il decesso ma prima della dichiarazione di morte (in questo caso si parla di trasporto di salma a cassa aperta). Tale modalità non è possibile se la morte è dovuta a una malattia infettiva o se è conseguenza di un reato.

CHI PUÒ ESEGUIRE IL TRASPORTO FUNEBRE

Il trasporto di cadavere o salma può essere eseguito soltanto da personale specializzato su un veicolo apposito. Il carro funebre deve avere il posto di guida fisicamente separato dall’area di trasporto della bara e deve essere rivestito all’interno con lamiera metallica impermeabile,facilmente lavabile e disinfettabile. L’idoneità del mezzo viene rilasciata annualmente dall’Asl di competenza.

I DOCUMENTI NECESSARI

Per poter eseguire il trasporto funebre è necessario il certificato di morte e il “decreto di autorizzazione al trasporto”. Se il Comune di decesso e quello di sepoltura coincidono non vi sono problemi, se i Comuni sono diversi l’autorizzazione va richiesta al sindaco del Comune dove verrà sepolta la salma.

COSA FARE IN CASO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE

L’estrazione della salma o delle ceneri all’estero viene regolata dalla Convenzione di Berlino del 1937. Per i Paesi che vi hanno aderito (Italia, Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Olanda, Francia, Svizzera, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia, Egitto, Repubblica Democratica del Congo, Cile, Messico) la documentazione necessaria è costituita da:

  • passaporto mortuario,
  • certificato di morte rilasciato dal Comune,
  • certificato medico che attesti che il decesso non sia avvenuto per malattia infettiva,
  • nullaosta dell’Ambasciata o del Consolato italiano dello Stato in cui è destinata la salma,
  • nullaosta della Procura della Repubblica nel caso di decessi avvenuti per morte violenta o incidente,
  • il permesso di seppellimento da parte del Comune dove è avvenuto il decesso.

Quando la destinazione è un Paese che non ha aderito alla Convenzione di Berlino ai documenti già visti vanno aggiunti:

  • nulla osta che consenta l’ingresso del corpo nel Paese di destinazione (rilasciato dal consolato presente in Italia);
  • comunicazione che attesti il rilascio del passaporto alla Prefettura di frontiera.

Quando il trasporto internazionale è rappresentato dall’introduzione in Italia tramite aereo di connazionali deceduti all’estero sono necessari il nullaosta della Prefettura, la richiesta all’Ambasciata o al Consolato italiano dello stato in cui è avvenuto il decesso e il passaporto mortuario.

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